Il nostro statuto

ART. 1
Costituzione, denominazione e sede
È costituita con sede legale in Milano, in via Bernardino de Conti 6, l'Associazione di volontariato denominata Circolo di cultura omosessuale Harvey Milk.
L'Associazione è democratica, impegnata in ambito sociale e culturale, politicamente attiva e non partitica. Essa non ha fini di lucro.
La durata dell'Associazione è illimitata.
Il logo dell'associazione consta della scritta "MILK" in rosso su fondo bianco o bianco degradante a grigio verso il centro, come segue:logo

ART. 2
Scopi e finalità
L’Associazione ispirandosi ai principi della solidarietà umana si prefigge come scopo di agire in
favore di tutta la collettività, operando per il miglioramento delle condizioni di vita e della visibilità della comunità gay lesbica bisessuale transessuale, l'istituzione di rapporti virtuosi tra le realtà istituzionali, associative e culturali milanesi e detta comunità, la divulgazione della cultura omosessuale e la sensibilizzazione ed informazione in merito alle malattie sessualmente trasmissibili.
Tali scopi verranno raggiunti attraverso le attività sociali e culturali stabilite dall'Associazione
conformemente al presente statuto.
Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

Per il raggiungimento di tali scopi l’Associazione potrà, altresì:

1. avvalersi sia di prestazioni gratuite che retribuite di persone non aderenti all’Associazione;
2. raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità dell'Associazione
ed a favorire il suo sviluppo;
3. dare la propria adesione a quelle associazioni od enti che possono favorire il conseguimento
dei fini sociali;
4. somministrare ai soci alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità;
5. svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi stessi;
6. compiere tutti gli atti necessari e concludere ogni operazione di natura mobiliare,
immobiliare e finanziaria, nessuna esclusa.

ART. 3
Risorse economiche
L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

a) contributi degli aderenti;
b) contributi privati;
c) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno
di specifiche e documentate attività o progetti;
d) donazioni e lasciti testamentari;
e) rimborsi derivanti da convenzioni;
f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
g) dagli interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito;

L’esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Segretario, coadiuvato dal Consiglio, redige il bilancio (che si compone del rendiconto economico e dello stato patrimoniale) e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il 30/04 dell'anno solare seguente.
II residuo attivo del bilancio sarà utilizzato per l'attività sociale e per iniziative di carattere
assistenziale e/o culturale, per l'acquisto di nuovi impianti ed attrezzature. Una quota potrà essere destinata ad ammortamento delle attrezzature esistenti.E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del circolo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 4
Membri dell'Associazione
Il numero degli aderenti è illimitato. Sono Soci dell'associazione:
1) i fondatori;
2) le persone che intendono dare il loro apporto per il conseguimento degli scopi associativi e
versino le relative quote associative;
3) le persone e gli enti pubblici o privati che abbiano acquisito particolari benemerenze
nell'assistenza e nei confronti dell'associazione;

Se trattasi di persone fisiche, i soci devono avere una età minima di anni 16; non è necessario che i soci godano di cittadinanza comunitaria.
L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

E' compito del Consiglio esaminare ed esprimersi, con voto unanime, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. Il diniego - motivato - deve essere comunicato all'interessato, nulla ricevendo il silenzio vale come assenso.
Nel caso in cui la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso al Portavoce; sul ricorso si pronuncerà, in via definitiva, l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.
Al momento della domanda l'associato potrà rilasciare autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dallo statuto e l'assenza di motivi ostativi all'accoglimento della stessa, assumendone ogni responsabilità.
Il Segretario cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno
versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.

La qualità di socio si perde per:

a) decesso;
b) recesso: il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione
c) decadenza: per mancato rinnovo della quota associativa alla scadenza dell'anno associativo in corso, coincidente con l'esercizio finanziario ovvero per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'associazione;
d) espulsione: per comportamento indegno e/o contrastante con gli scopi dell’Associazione ovvero per persistenti violazioni degli obblighi statutari, a seguito dalla procedura di contestazione disciplinare di cui all’articolo seguente.

Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART. 5
Provvedimenti disciplinari
Nel caso di infrazioni da parte dei soci delle norme sancite dal presente statuto e dai regolament interni, di insofferenza alle comuni regole di educazione e del reciproco rispetto, il Consiglio potrà proporre all’Assemblea dei soci l’applicazione delle seguenti sanzioni, secondo la gravità del comportamento:
1. ammonizione scritta;
2. sospensione da ogni attività e benefici sociali per un periodo fino a sei mesi;
3. espulsione.

I soci sono espulsi per i seguenti motivi:
a. quando non ottemperino reiteratamente alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti
interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
b. quando si rendano morosi nel pagamento delle somme dovute all’Associazione;
c. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione;
d. quando tengano in pubblico una condotta riprovevole o persistano nel recare molestie agli altri soci.


Le espulsioni e l’adozione delle altre sanzioni disciplinari saranno decise dall'Assemblea dei soci, a maggioranza, su proposta del Consiglio.
In ogni caso, prima di procedere all'espulsione, devono essere contestati per scritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
I soci espulsi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi previo pagamento del
dovuto.
Tali riammissioni saranno deliberate dall’Assemblea, su proposta del Consiglio.

ART. 6
Doveri e diritti degli associati
I soci tutti sono obbligati:
1) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
2) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
3) a versare la quota associativa;
4) a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito;

I soci in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto:
1) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
2) a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
3) ad accedere alle cariche associative;
4) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

ART. 7
Organi dell'Associazione
Sono organi dell'Associazione:
l'Assemblea;
il Consiglio;
il Portavoce.

ART. 8
L'Assemblea
L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea generale da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega.
L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
b) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
c) delibera l'espulsione dei soci dall'Associazione su proposta del Consiglio;
d) approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
e) elegge il Consiglio ed i Revisori dei Conti.
L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Portavoce almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Portavoce o il 30% degli associati ne chiedano la convocazione. In tale ultimo caso, l’Assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla richiesta.
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo
scioglimento anticipato.
L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Portavoce congiuntamente col Segretario o in assenza di entrambi o di uno dei due, da soci eletti a maggioranza assoluta dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da affiggersi presso la sede almeno otto giorni prima della data di riunione e pubblicarsi contestualmente sulla home page del sito internet dell'associazione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci.In seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. La seconda convocazione dovrà aver luogo in giorno diverso dalla prima e potrà essere già indicata in sede di convocazione.
Le deliberazioni dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, sono valide quando siano approvate dalla 50% più uno dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento
dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Tutte le votazioni dell'assemblea si ritengono a scrutinio palese e per alzata di mano, ad eccezione di quelle relative a singole persone fisiche (elezioni di membri del consiglio, esclusione dei soci, ecc...) o quelle per cui la maggioranza del 50% più uno dei presenti non richieda la votazione a scrutinio segreto.
Le deliberazioni adottate dall’Assemblea dovranno essere riportate su un Libro Verbali a cura del Segretario, che sottoscrive il verbale unitamente al Portavoce; il verbale dovrà essere a disposizione dei soci.

ART. 9
Consiglio
Il Consiglio è composto da 13 membri sino a che l'associazione non conti più di 150 soci, 20 sino a che non ne conti più di 300, 30 dai 300 in poi. Tali soci devono aver versato la quota associativa ed essere stati regolarmente eletti a far parte del Consiglio stesso. Il primo Consiglio è nominato con l'atto costitutivo. I membri del Consiglio rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte dei Consiglio esclusivamente gli associati.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio decada dall'incarico il Consiglio può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in
carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri dei
Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio. La nomina dei membri del consiglio mancanti in caso di crescita dell'associazione oltre i paletti dei 150 e 300 avviene alla prima Assemblea ordinaria.
Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente (denominato Portavoce), un Vice-presidente
(denominato Sostituto Portavoce) e un Segretario.

Al Consiglio spetta di:
a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
b) predisporre il bilancio sotto il coordinamento e la responsabilità del Segretario;
b) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate
dall'Assemblea dei soci;
c) compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio;
d) nominare il Portavoce, il Sostituto Portavoce e il Segretario;
e) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
f) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti
all'Assemblea dei soci;
g) proporre all’Assemblea l’espulsione dei soci, l’adozione delle altre sanzioni disciplinari e la
riammissione dei soci espulsi per morosità.
Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio può avvalersi, per compiti operativi o di
consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini
non soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici
programmi ovvero costituire, quando indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle
previsioni economiche approvate dall'Assemblea.
Il Consiglio è presieduto dal Portavoce o in caso di sua assenza dal Sostituto Portavoce e in assenzadi entrambi dal membro più giovane.
Il Consiglio è convocato di regola almeno una volta al mese e ogni qualvolta il Portavoce lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza (50% più uno) degli intervenuti.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura di un Verbalizzante scelto a maggioranza e
sottoscritto dal Segretario e dal Portavoce, vengono conservati agli atti. Il Verbale deve essere agli atti dopo dieci giorni dalla seduta, e contestualmente esposto presso la sede.
Tutte le votazioni del Consiglio si ritengono a scrutinio palese e per alzata di mano, ad eccezione di quelle relative a singole persone fisiche (elezioni di membri del consiglio, accettazione o esclusione e ricusazione dei soci, ecc...) o quelle per cui la maggioranza del 50% più uno dei presenti richieda la votazione a scrutinio segreto.

ART. 10
Il portavoce
Il Portavoce, nominato dal Consiglio, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’assemblea dei
soci congiuntamente al Segretario o a un suo sostituto.
Al Portavoce è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Sostituto Portavoce, anch'esso nominato dal Consiglio.
Il Portavoce cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e in caso d'urgenza, ne assume i
poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente
successiva.
Il Portavoce è rappresentante pubblico unico dell'Associazione dinnanzi a istituzioni, mezzi stampa e di videocomunicazione, ecc... Può delegare un membro del Consiglio a svolgere in modo occasionale tale ruolo.
Al Portavoce spetta il dovere di sollecitare e coordinare i volontari nell'adempimento dei propri
obblighi statutari.

ART. 11
Gratuità delle cariche associative
Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di
cui al precedente art. 2.

ART. 12
Revisore dei conti
Il Revisore è nominato dall'Assemblea generale fra i non soci. L’assemblea deve essere informata nel modo più completo possibile del curriculum vitae dei candidati.
Egli controlla l'amministrazione dell'associazione e la corrispondenza del bilancio alle scritture
contabili. Presenta in scritto o pubblicamente durante l'Assemblea la propria valutazione annuale
sul bilancio preventivo e consuntivo.

ART. 13
Norma finale
In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di
volontariato operanti in identico o analogo settore con finalità prioritaria la lotta alle malattie
sessualmente trasmissibili.

ART. 14
Rinvio
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.