Il nostro statuto
ART. 1
Costituzione, denominazione e sede
È costituita con sede legale in Milano, in via Bernardino de Conti 6,
l'Associazione di volontariato denominata Circolo di cultura omosessuale Harvey Milk.
L'Associazione è democratica, impegnata in ambito sociale e culturale,
politicamente attiva e non partitica. Essa non ha fini di lucro.
La durata dell'Associazione è illimitata.
Il logo dell'associazione consta della scritta "MILK" in rosso su fondo bianco
o bianco degradante a grigio verso il centro, come segue:
ART. 2
Scopi e finalità
L’Associazione ispirandosi ai principi della solidarietà umana si prefigge come scopo di agire in
favore di tutta la collettività, operando per il miglioramento delle condizioni
di vita e della visibilità
della comunità gay lesbica bisessuale transessuale, l'istituzione di rapporti
virtuosi tra le realtà
istituzionali, associative e culturali milanesi e detta comunità, la divulgazione
della cultura
omosessuale e la sensibilizzazione ed informazione in merito alle malattie sessualmente
trasmissibili.
Tali scopi verranno raggiunti attraverso le attività sociali e culturali stabilite dall'Associazione
conformemente al presente statuto.
Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente
tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere
retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti
possono solo essere rimborsate
dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata,
previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea
dei soci. Ogni forma di
rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile
con la qualità di socio.
Per il raggiungimento di tali scopi l’Associazione potrà, altresì:
1. avvalersi sia di prestazioni gratuite che retribuite di persone non aderenti all’Associazione;
2. raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità dell'Associazione
ed a favorire il suo sviluppo;
3. dare la propria adesione a quelle associazioni od enti che possono favorire il conseguimento
dei fini sociali;
4. somministrare ai soci alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità;
5. svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi stessi;
6. compiere tutti gli atti necessari e concludere ogni operazione di natura mobiliare,
immobiliare e finanziaria, nessuna esclusa.
ART. 3
Risorse economiche
L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento
delle proprie attività da:
a) contributi degli aderenti;
b) contributi privati;
c) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno
di specifiche e documentate attività o progetti;
d) donazioni e lasciti testamentari;
e) rimborsi derivanti da convenzioni;
f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
g) dagli interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito;
L’esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente
il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio
il Segretario, coadiuvato dal Consiglio, redige il bilancio (che si compone del
rendiconto economico e dello stato patrimoniale) e lo sottopone all'approvazione
dell'Assemblea dei soci entro il 30/04 dell'anno solare seguente.
II residuo attivo del bilancio sarà utilizzato per l'attività sociale e per iniziative di carattere
assistenziale e/o culturale, per l'acquisto di nuovi impianti ed attrezzature.
Una quota potrà essere destinata ad ammortamento delle attrezzature esistenti.E'
fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione comunque
denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del circolo,
a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
ART. 4
Membri dell'Associazione
Il numero degli aderenti è illimitato. Sono Soci dell'associazione:
1) i fondatori;
2) le persone che intendono dare il loro apporto per il conseguimento degli scopi associativi e
versino le relative quote associative;
3) le persone e gli enti pubblici o privati che abbiano acquisito particolari benemerenze
nell'assistenza e nei confronti dell'associazione;
Se trattasi di persone fisiche, i soci devono avere una età minima di anni 16; non è necessario
che i soci godano di cittadinanza comunitaria.
L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita
domanda scritta da parte degli interessati.
E' compito del Consiglio esaminare ed esprimersi, con voto unanime, entro trenta
giorni, in merito alla domanda di ammissione, verificando che gli aspiranti soci
siano in possesso dei requisiti
previsti. Il diniego - motivato - deve essere comunicato all'interessato, nulla
ricevendo il silenzio
vale come assenso.
Nel caso in cui la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare
ricorso al Portavoce; sul ricorso si pronuncerà, in via definitiva, l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.
Al momento della domanda l'associato potrà rilasciare autocertificazione
attestante il possesso dei requisiti previsti dallo statuto e l'assenza di motivi
ostativi all'accoglimento della stessa,
assumendone ogni responsabilità.
Il Segretario cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno
versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.
La qualità di socio si perde per:
a) decesso;
b) recesso: il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione
c) decadenza: per mancato rinnovo della quota associativa alla scadenza dell'anno
associativo in corso, coincidente con l'esercizio finanziario ovvero per l'instaurarsi
di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso
e l'associazione;
d) espulsione: per comportamento indegno e/o contrastante con gli scopi dell’Associazione
ovvero per persistenti violazioni degli obblighi statutari, a seguito dalla procedura
di contestazione
disciplinare di cui all’articolo seguente.
Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
ART. 5
Provvedimenti disciplinari
Nel caso di infrazioni da parte dei soci delle norme sancite dal presente statuto
e dai regolament interni, di insofferenza alle comuni regole di educazione
e del reciproco rispetto, il Consiglio potrà proporre all’Assemblea
dei soci l’applicazione delle seguenti sanzioni, secondo la gravità del
comportamento:
1. ammonizione scritta;
2. sospensione da ogni attività e benefici sociali per un periodo
fino a sei mesi;
3. espulsione.
I soci sono espulsi per i seguenti motivi:
a. quando non ottemperino reiteratamente alle disposizioni del presente
statuto, ai regolamenti
interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
b. quando si rendano morosi nel pagamento delle somme dovute all’Associazione;
c. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione;
d. quando tengano in pubblico una condotta riprovevole o persistano nel
recare molestie agli altri soci.
Le espulsioni e l’adozione delle altre sanzioni disciplinari saranno
decise dall'Assemblea dei soci, a maggioranza, su proposta del Consiglio.
In ogni caso, prima di procedere all'espulsione, devono essere contestati
per scritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo
facoltà di
replica.
I soci espulsi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi
previo pagamento del
dovuto.
Tali riammissioni saranno deliberate dall’Assemblea, su proposta
del Consiglio.
ART. 6
Doveri e diritti degli associati
I soci tutti sono obbligati:
1) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni
legalmente adottate dagli organi associativi;
2) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
3) a versare la quota associativa;
4) a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale,
spontaneo e gratuito;
I soci in regola con il versamento della quota
associativa hanno diritto:
1) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
2) a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
3) ad accedere alle cariche associative;
4) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione
relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne
copia.
ART. 7
Organi dell'Associazione
Sono organi dell'Associazione:
l'Assemblea;
il Consiglio;
il Portavoce.
ART. 8
L'Assemblea
L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il versamento
della quota associativa e può essere ordinaria e straordinaria.
Ogni associato potrà farsi rappresentare
in Assemblea generale da un altro associato con delega scritta. Ogni
socio non può ricevere più di
una delega.
L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione
ed inoltre:
a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
b) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
c) delibera l'espulsione dei soci dall'Associazione su proposta del Consiglio;
d) approva le linee generali del programma di attività per l’anno
sociale;
e) elegge il Consiglio ed i Revisori dei Conti.
L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Portavoce almeno una volta
all'anno per l'approvazione dei bilancio ed ogni qualvolta lo stesso
Portavoce o il 30% degli associati ne chiedano la convocazione. In tale
ultimo caso, l’Assemblea dovrà essere
convocata entro 30 giorni dalla richiesta.
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo
e dello statuto e sullo
scioglimento anticipato.
L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Portavoce
congiuntamente col Segretario o in assenza di entrambi o di uno dei due,
da soci eletti a maggioranza assoluta dai presenti. Le convocazioni devono
essere effettuate mediante avviso scritto da affiggersi presso la sede
almeno otto giorni prima della data di riunione e pubblicarsi contestualmente
sulla home page del sito internet dell'associazione. In difetto di convocazione
saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per
delega tutti i soci.
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque
sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente
costituita con la presenza di metà più uno dei soci.In
seconda convocazione, è regolarmente
costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. La seconda convocazione
dovrà aver luogo in giorno diverso dalla prima e potrà essere
già indicata
in sede di convocazione.
Le deliberazioni dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, sono valide
quando siano approvate dalla 50% più uno dei presenti, eccezion
fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento
dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che
deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli
associati.
Tutte le votazioni dell'assemblea si ritengono a scrutinio palese e per
alzata di mano, ad eccezione di quelle relative a singole persone fisiche
(elezioni di membri del consiglio, esclusione dei soci, ecc...) o quelle
per cui la maggioranza del 50% più uno dei presenti
non richieda la votazione a scrutinio segreto.
Le deliberazioni adottate dall’Assemblea dovranno essere riportate
su un Libro Verbali a cura del Segretario, che sottoscrive il verbale
unitamente al Portavoce; il verbale dovrà essere a disposizione
dei soci.
ART. 9
Consiglio
Il Consiglio è composto da 13 membri sino a che l'associazione
non conti più di
150 soci, 20 sino a
che non ne conti più di 300, 30 dai 300 in poi. Tali soci devono
aver versato la quota associativa ed essere stati regolarmente eletti
a far parte del Consiglio stesso. Il primo Consiglio è nominato
con
l'atto costitutivo. I membri del Consiglio rimangono in carica tre anni
e sono rieleggibili. Possono
fare parte dei Consiglio esclusivamente gli associati.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il
Consiglio decada dall'incarico il
Consiglio può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo
tra i non eletti che rimane in
carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre
la metà dei membri dei
Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
La nomina dei membri
del consiglio mancanti in caso di crescita dell'associazione oltre i
paletti dei 150 e 300 avviene alla prima Assemblea ordinaria.
Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente (denominato Portavoce),
un Vice-presidente
(denominato Sostituto Portavoce) e un Segretario.
Al Consiglio spetta di:
a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
b) predisporre il bilancio sotto il coordinamento e la responsabilità del
Segretario;
b) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto
sulla base delle linee approvate
dall'Assemblea dei soci;
c) compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio;
d) nominare il Portavoce, il Sostituto Portavoce e il Segretario;
e) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
f) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione
che non siano spettanti
all'Assemblea dei soci;
g) proporre all’Assemblea l’espulsione dei soci, l’adozione
delle altre sanzioni disciplinari e la
riammissione dei soci espulsi per morosità.
Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio può avvalersi,
per compiti operativi o di
consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria
di cittadini
non soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione
di specifici
programmi ovvero costituire, quando indispensabile, specifici rapporti
professionali, nei limiti delle
previsioni economiche approvate dall'Assemblea.
Il Consiglio è presieduto dal Portavoce o in caso di sua assenza
dal Sostituto Portavoce e in assenzadi entrambi dal membro più giovane.
Il Consiglio è convocato di regola almeno una volta al mese e
ogni qualvolta il Portavoce lo ritenga opportuno, o quando almeno i due
terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni
con il voto favorevole della maggioranza (50% più uno)
degli intervenuti.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura di un Verbalizzante
scelto a maggioranza e
sottoscritto dal Segretario e dal Portavoce, vengono conservati agli
atti. Il Verbale deve essere agli atti dopo dieci giorni dalla seduta,
e contestualmente esposto presso la sede.
Tutte le votazioni del Consiglio si ritengono a scrutinio palese e per
alzata di mano, ad eccezione di quelle relative a singole persone fisiche
(elezioni di membri del consiglio, accettazione o esclusione e ricusazione
dei soci, ecc...) o quelle per cui la maggioranza del 50% più uno
dei presenti richieda la votazione a scrutinio segreto.
ART. 10
Il portavoce
Il Portavoce, nominato dal Consiglio, ha il compito di presiedere lo
stesso nonché l’assemblea dei
soci congiuntamente al Segretario o a un suo sostituto.
Al Portavoce è attribuita la rappresentanza dell'Associazione
di fronte a terzi ed in giudizio. In caso
di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Sostituto Portavoce,
anch'esso nominato
dal Consiglio.
Il Portavoce cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e in
caso d'urgenza, ne assume i
poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza
immediatamente
successiva.
Il Portavoce è rappresentante pubblico unico dell'Associazione
dinnanzi a istituzioni, mezzi stampa e di videocomunicazione, ecc...
Può delegare
un membro del Consiglio a svolgere in modo occasionale tale ruolo.
Al Portavoce spetta il dovere di sollecitare e coordinare i volontari
nell'adempimento dei propri
obblighi statutari.
ART. 11
Gratuità delle cariche associative
Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi
previsti per gli associati di
cui al precedente art. 2.
ART. 12
Revisore dei conti
Il Revisore è nominato dall'Assemblea generale fra i non soci.
L’assemblea
deve essere informata nel modo più completo possibile del curriculum
vitae dei candidati.
Egli controlla l'amministrazione dell'associazione e la corrispondenza
del bilancio alle scritture
contabili. Presenta in scritto o pubblicamente durante l'Assemblea la
propria valutazione annuale
sul bilancio preventivo e consuntivo.
ART. 13
Norma finale
In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto
ad altre Organizzazioni di
volontariato operanti in identico o analogo settore con finalità prioritaria
la lotta alle malattie
sessualmente trasmissibili.
ART. 14
Rinvio
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento
al codice civile e ad altre
norme di legge vigenti in materia.