Vai al contenuto

TRANSIZIONARIO: si parla di “transizione”.

42-21065351

Indice dei contenuti

Un caro saluto ai miei lettori della rubrica Transizionario e ben ritrovati. Nei tre post precedenti ho parlato per prima del termine “Transessuale”, poi vi ho parlato le “Questione delle Cause” e poi “Disforia di Genere”.

Questa volta vorrei parlarvi invece della “Transizione”: Si definisce transizione il percorso che porta un individuo a smettere di vivere il ruolo di genere relativo al sesso biologico di appartenenza per arrivare a vivere pienamente nell’identità di genere di elezione, che può essere maschile, femminile, transessuale e/o transgender. In Italia il termine è riferito solitamente all’iter che comprende:

 • Gli interventi fisici per adeguare il proprio corpo alla percezione che si ha di sé (interventi ‘naturali’, ormonali e/o chirurgici).

• Tutto il percorso legale e burocratico per ottenere autorizzazioni per interventi di riassegnazione sessuale e cambio anagrafico e, di conseguenza, sui documenti. Il processo di transizione può riguardare quindi il percorso di riassegnazione sessuale delle persone transessuali, ma anche la fase del crossdressing o il momento del coming out.

Percorso di riassegnazione sessuale

Normalmente, allo stato attuale, una persona che si ritiene transessuale deve in primis rivolgersi ad uno psichiatra che diagnostichi il “disturbo dell’identità di genere” (DIG). Solo dopo questa certificazione può rivolgersi all’endocrinologo per la terapia ormonale sostitutiva (estrogeni ed antiandrogeni per le trans MtF, testosterone per i trans FtM).

Successivamente, o in accompagnamento alla terapia ormonale, la persona transessuale MtF può sottoporsi a trattamenti estetici – chirurgici (rimozione barba, mastoplastica additiva, rimodellamento naso e viso, ecc.). Di norma questi interventi vengono considerati “chirurgia estetica” e sono a carico della persona transessuale. Per i transessuali FtM di norma non vi è bisogno di chirurgia estetica.

Effettuato il trattamento ormonale, secondo la legge 164/82 la persona transessuale può richiedere al Tribunale autorizzazione agli interventi chirurgici di conversione sessuale (orchiectomia e vaginoplastica e/o neo–vagina per le trans; mastectomia, isterectomia, falloplastica o clitoridoplastica per i trans). Ottenuta sentenza positiva, la persona transessuale ha diritto all’intervento sui genitali a carico del SSN.

Effettuato l’intervento, la persona transessuale deve nuovamente rivolgersi al Tribunale per chiedere il cambiamento di stato anagrafico. Ottenuta la sentenza positiva, tutti i documenti d’identità vengono modificati per sesso e per nome, con l’eccezione del casellario giudiziario e l’estratto integrale di nascita, documenti che possono essere richiesti esclusivamente dallo Stato o da Enti pubblici.

Alla fine di questo percorso, per la legge italiana un transessuale da donna a uomo diventa uomo a tutti gli effetti, compreso il diritto a sposarsi e ad adottare. Lo stesso vale per la transessuale da uomo a donna. Si rende quindi assai difficile o addirittura impossibile risalire al sesso originario di una persona.

continua…

(Antonia Monopoli)